Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari per accettare la convenzione sottoscritta a Washington
il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione
internazionale dei profughi (I.R.0.) ed a darvi piena ed intera
esecuzione.