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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 5 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 123, sulla
riforma del Consiglio superiore di marina, e' aggiunto il seguente
secondo comma:
"La carica di presidente puo' altresi' essere conferita,
prescindendo dai requisiti di grado e di anzianita', all'ufficiale
ammiraglio "a disposizione" che l'abbia gia' rivestita. La nomina e
la cessazione sono disposte con le modalita' di cui al primo comma
del successivo art. 8".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI