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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n.
436, relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche
per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.