Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2
della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora
provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da
considerarsi equo, devono pronunziarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e'
sufficiente il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti,
sempre che vi sia il numero legale.
E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in
caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente
articolo.
In tale eventualita', il Ministro per l'agricoltura e per le
foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente
per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una
Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la
presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale,
uno in rappresentanza della proprieta' ed uno in rappresentanza degli
affittuari.
La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli
effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo
canone.