Legge Ordinaria n. 321 del 03/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1949)
Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della, Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2
della  legge  18  agosto  1948,  n.  1140,  che  non  abbiano  ancora
provveduto   alla   determinazione   dell'ammontare   del  canone  da
considerarsi   equo,   devono   pronunziarsi   entro   trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  Per   la   validita'   delle  deliberazioni  della  Commissione  e'
sufficiente  il  voto  favorevole  della meta' piu' uno dei presenti,
sempre che vi sia il numero legale.
  E'  data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
procedere  allo  scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in
caso  di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente
articolo.
  In  tale  eventualita',  il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le
foreste,  sentito  l'Ispettorato  compartimentale agrario, competente
per  territorio,  provvede  con  proprio  decreto  alla nomina di una
Commissione  tecnica  straordinaria di tre membri, di cui uno, che la
presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale,
uno in rappresentanza della proprieta' ed uno in rappresentanza degli
affittuari.
  La  Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli
effetti  la  disciolta  Commissione  tecnica  provinciale  per l'equo
canone.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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