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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto
legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e' autorizzata la concessione ai
titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai
superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza
sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e
i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.