Legge Ordinaria n. 329 del 27/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1949)
Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  delle  finanze  (Direzione  generale del demanio) e'
autorizzato  ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia,
ed eccezionalmente in altre localita' sede di uffici finanziari nelle
quali se ne presentasse la necessita', fabbricati a tipo economico da
destinare  ad  alloggi  ad  uso  esclusivo degli impiegati civili dei
ruoli  provinciali  dipendenti  dal  Ministero delle finanze, esclusi
quelli appartenenti ad aziende autonome.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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