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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e'
autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia,
ed eccezionalmente in altre localita' sede di uffici finanziari nelle
quali se ne presentasse la necessita', fabbricati a tipo economico da
destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei
ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi
quelli appartenenti ad aziende autonome.