Legge Ordinaria n. 33 del 15/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1949)
Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in
L. 200.
  Per   gli  atti  sui  quali,  in  forza  di  particolari  norme  di
agevolazione   tributaria,   in   luogo  delle  imposte  di  registro
proporzionali,  progressive  e graduali e' dovuti l'imposta fissa, il
minimo di questa e' stabilito in L. 500.
  Nulla,  peraltro,  e'  innovato  nei  riguardi delle imposte che si
percepiscono  sotto  forma di abbonamento, siano o non comprensive di
altri tributi e diritti.
  Qualora applicando le normali imposte proporzionali.
  progressive   e  graduali  risultasse  dovuta,  secondo  la  natura
dell'atto,  una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti
commi e' dovuta l'imposta minore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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