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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in
L. 200.
Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di
agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro
proporzionali, progressive e graduali e' dovuti l'imposta fissa, il
minimo di questa e' stabilito in L. 500.
Nulla, peraltro, e' innovato nei riguardi delle imposte che si
percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di
altri tributi e diritti.
Qualora applicando le normali imposte proporzionali.
progressive e graduali risultasse dovuta, secondo la natura
dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti
commi e' dovuta l'imposta minore.