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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23
marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti
esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti
indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare
temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del
diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo,
hanno efficacia anche per l'anno 1949.