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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in
materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze
civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio
delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale
giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Essi rispondono della regolarita' della consegna delle copie
dell'atto e della relazione di notificazione.
Ad essi spetta l'indennita' di trasferta o di accesso in tutte le
notificazioni eseguite a spese di parte.
E' di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che
implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto
cambiario.
I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine
di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale
giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.
E' incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione
od attivita' che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la
osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che
non creda di consentire per ragioni di opportunita'.