Legge Ordinaria n. 331 del 03/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1949)
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in
materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze
civili  e  penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio
delle  esecuzioni  e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale
giudiziario  o,  dove  esiste,  dell'ufficiale giudiziario dirigente.
Essi   rispondono   della  regolarita'  della  consegna  delle  copie
dell'atto e della relazione di notificazione.
  Ad  essi  spetta l'indennita' di trasferta o di accesso in tutte le
notificazioni eseguite a spese di parte.
  E' di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che
implica  la  redazione  di  processo  verbale,  compreso  il protesto
cambiario.
  I  commessi  sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine
di  servizio  stabilito  dal  capo  dell'ufficio, sentito l'ufficiale
giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.
  E'  incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione
od attivita' che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la
osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che
non creda di consentire per ragioni di opportunita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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