Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.