Legge Ordinaria n. 333 del 30/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1949)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1949-50,  secondo  gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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