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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio
1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli
impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a
norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute
nell'art. 4 del decreto medesimo.