Legge Ordinaria n. 338 del 05/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1949)
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 19 febbraio
1948,  n.  243,  per  il  versamento  al  Fondo per l'indennita' agli
impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a
norma  del  decreto-legge  8  gennaio  1942,  n.  5,  convertito, con
modificazioni   nella   legge   2   ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti di assicurazione e di capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute
nell'art. 4 del decreto medesimo.
 

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