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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono
essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di
carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo
minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI