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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a
coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.
Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto
legislativo 1 aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della
legge 4 agosto 1948, n. 1094.
Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il
quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia,
sempreche' tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di
quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del
fondo.