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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Articolo unico.
La somma annua di L. 60.000, che il Ministero della pubblica
istruzione corrisponde all'Istituto italiano di archeologia e storia,
dell'arte in Roma, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 24 maggio
1926, n. 1113, per borse di perfezionamento e sussidi, e' elevata, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, a, L. 500.000.
Alla maggiore spesa, dipendente dall'aumento della somma, di cui al
comma precedente, verra' provveduto nei limiti dello stanziamento del
capitolo n. 136 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione
per il predetto esercizio finanziario 1918-1949 e del capitolo
corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONNELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI