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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni
di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla
pensione o indennita' a termini di legge.