Legge Ordinaria n. 365 del 30/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 9 luglio 1949)
Ripristino al 70? anno di eta' del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni
di  eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla
pensione o indennita' a termini di legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)