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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 1 luglio 1948, e'
aumentato a lire 30 milioni il limite di 5 milioni stabilito con
l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31,
per l'emissione, a favore degli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento previsti dall'art.
56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI