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La Camera dei deputati ed il Senato ella Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il
Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi
a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
a) Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai
cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza
sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e
sulle prestazioni familiari;
b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai
cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza
sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e
sulle prestazioni familiari;
c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori
salariati;
d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi
fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.