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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei
comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che
saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di
concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizioni e
sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata,
con le modalita' indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
d) alla concessione di sussidio per la riparazione e
ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento,
di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni
provinciali e comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o
di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.