Legge Ordinaria n. 40 del 14/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1949)
Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   assuntorie   di  stazione  delle  Ferrovie  dello  Stato  sono
suddivise,  ai  fini  del  trattamento  economico degli assuntori, in
quattro gruppi:
    gruppo A comprendente gli, impianti di rilevante importanza;
    gruppo B comprendente gli impianti di media importanza;
    gruppo C comprendente gli impianti di limitata importanza;
    gruppo  D  comprendente  gli  impianti gestiti con le norme delle
case cantoniere.
  Il gruppo A e' diviso in cinque categorie.
  Il gruppo B comprende una categoria unica.
  Il gruppo C e' diviso in due categorie.
  Il gruppo D e' diviso in tre categorie.
  L'assegnazione  delle  assuntorie  all'uno  o all'altro dei quattro
gruppi  di  cui  al  comma  precedente  ed alle singole categorie dei
gruppi  A,  C,  D,  sara'  fatta,  in  relazione  alla  entita' delle
prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per
i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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