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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono
suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in
quattro gruppi:
gruppo A comprendente gli, impianti di rilevante importanza;
gruppo B comprendente gli impianti di media importanza;
gruppo C comprendente gli impianti di limitata importanza;
gruppo D comprendente gli impianti gestiti con le norme delle
case cantoniere.
Il gruppo A e' diviso in cinque categorie.
Il gruppo B comprende una categoria unica.
Il gruppo C e' diviso in due categorie.
Il gruppo D e' diviso in tre categorie.
L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro
gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei
gruppi A, C, D, sara' fatta, in relazione alla entita' delle
prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per
i trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.