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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione di contributi in annualita' da parte dello Stato
agli enti e societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n.
1165, sull'edilizia popolare ed economica costruiscano case popolari
il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere i
seguenti impegni:
lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
lire due miliardi nell'esercizio 1950-51 lire un miliardo
nell'esercizio 1951-52.
Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per
trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della
spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le
societa' di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano
mutuo e sono cedibili.
I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti
al 31 dicembre 1955.
La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi
occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma
del presente articolo sara' stanziata in bilancio per lire due
miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire quattro miliardi
nell'esercizio 1950-51, per lire cinque miliardi nell'esercizio
1951-52, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1952-53 al
1983-84, per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-85 e per lire un
miliardo nell'esercizio 1985-86.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di cui al
presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino
al 1985-86 compreso.