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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei
fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il
Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai
proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta
anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile per la ricostruzione.
Tale contribuito e' elevato al 5 per cento per i fabbricati da
ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione
superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione
preesistenti agli eventi bellici.
Lo stesso contributo e' elevato rispettivamente ai 5 per cento o al
4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni
nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e
igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda
categoria, sempreche' il fabbricato preesistente non fosse gia' stato
costruito secondo le predette norme.
Qualora, il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la
ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario
o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo
soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi e
corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a
quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene
corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.