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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di
concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono
essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della
spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed
impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della
concessione.
Le spese relative ai lavori e provviste gia' effettuati all'atto
della presentazione della domanda di concorso statale saranno
determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi
delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e
degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella
effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto
ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese
inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio,
eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione
dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946,
n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sara'
applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.
I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai
sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione
dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione
dei lavori.