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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in
Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L.
650.000.000.
Detto contributo sara' iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.