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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di
finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di
guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e
successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli
organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilita'.
In caso di successiva accertata reperibilita', sono reiscritti nei
ruoli, con il proprio grado e la propria anzianita', anche
eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza
stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado.
Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in
aspettativa, per prigionia di guerra a norma delle vigenti
disposizioni.
Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai
prigionieri di guerra.