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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
cosi' modificato:
"Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non
sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire
quattromila a lire duecentomila.
"La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del
regolamento per la esecuzione di questa legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPIMI -
SFORZA - SCELBA -
GRASSI - VANONI -
PELLA - PACCIARDI -
SEGNI - CORBELLINI -
LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI