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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
del 26 ottobre 1947, n. 1328, e' aggiunto il seguente comma:
"Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento
spettante all'Erario dello Stato, e' attribuita ai seguenti enti e
nella misura a fianco di ciascuno indicata:
1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000
2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391
3) Ente "Villaggio del fanciullo"
di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".