Legge Ordinaria n. 419 del 01/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1949)
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
del 26 ottobre 1947, n. 1328, e' aggiunto il seguente comma:
  "Limitatamente  alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento
spettante  all'Erario  dello  Stato, e' attribuita ai seguenti enti e
nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000
2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391
3) Ente "Villaggio del fanciullo"
di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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