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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare
l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.
Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il
piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne
vigila l'attuazione.
Il Comitato e' costituito:
1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e
sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze,
del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del
lavoro e della previdenza sociale;
3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la
categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia
e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro
delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle
rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il
lavoro o la, previdenza sociale, che dovra' tener conto
dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due
rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere
designato dall'associazione nazionale della categoria;
4) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle
assicurazioni.
Per ognuno dei componenti del Comitato e' nominato un supplente.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori
pubblici; durano in carica, sette anni e possono essere sostituiti.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza
della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' di voti
prevale il voto dei presidente.