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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui
fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali,
nonche' delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte
indirette sugli affari, sono prorogati fino al 30 giugno 1949 i
termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani
regolatori particolareggiati, per l'inizio e l'ultimazione di nuovi
fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere
iniziati ed ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni
stabiliti dal regio decreto-legge 19 giugno 1910, n. 953, convertito
nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e col regio decreto-legge 14
novembre 1941, n. 1231, convertito, con modificazioni, nella legge 19
gennaio 1942, n. 9.
Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione
venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di
ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di
approvazione dei piani regolatori ovvero da quelli emanati per
l'esecuzione dei medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a. Roma, addi' 1 luglio 1949
EINAUDI
Da GASPERI - TUPINI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI