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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o
retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e
successive modificazioni, sara' corrisposto, entro il 15 marzo 1949,
una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura
pari al cinquanta per cento dello stipendio della paga o della
retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione
della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita ed ogni altro
assegno accessorio.