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La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia
per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso
dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purche' abbiano a
suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso
bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto
presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio
decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1949
EINAUDI
Da GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli - GRASSI