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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, e' sostituito dal
seguente:
"L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire
la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza
minima nel grado:
generale di divisione: un anno;
generale di brigata o maggiore generale: un anno;
colonnello: tre anni;
tenente colonnello: due anni;
maggiore: tre anni;
capitano: sette anni;
tenente: sei anni.
Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado
vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per
i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti
medici".