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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 luglio 1948, e' elevato a L. 800.000 il limite di
spesa annuo previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923,
n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e
l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.
Alla relativa maggiore spesa si fari fronte con i fondi stanziati
al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero dalla difesa
per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi
successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI