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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1954: il rilascio del nulla osta di proiezione
in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di
lunghezza superiore ai mille metri, e' subordinato al versamento da
parte delle ditte interessate della somma di L. 2.500.000 per ciascun
film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito
cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio
di apposito buono.
Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza
superiore ai mille metri, anche se gia' muniti del nulla osta di
proiezione in pubblico, dovra' essere effettuato, con le modalita' di
cui al comma precedente, un versamento di L. 1.000.000, se i film
siano stati sdoganati tra il 1 gennaio 1949 e la data di entrata in
vigore della presente legge. A tali effetti e' considerata la data di
sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia
necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.
Qualora sia stato gia' rilasciato il nulla osta di proiezione in
pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere
effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta e' revocato.