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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto
Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi,
avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni
relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non
oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto e' disposto negli articoli
seguenti.