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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere
trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente
legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i
sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al
grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte
di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente
numero di posti.