Legge Ordinaria n. 452 del 12/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1949)
Facolta' di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere
trattenuti  -  per quattro anni dall'entrata in vigore della presente
legge  -  nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i
sostituti  procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al
grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte
di  appello  e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente
numero di posti.
 

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