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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo
19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio
per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L.
125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.