Legge Ordinaria n. 453 del 01/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1949)
Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
  Le  provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo
19  aprile  1948,  1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio
per  i  profughi  che non usufruiscono del trattamento vittuario a L.
125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.
 

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