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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza
fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola
1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei
prodotti e derivati destinati alla, panificazione ed alla
pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni
vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.
Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di
produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo", si tiene conto:
1) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:
a) prezzo base;
b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
c) maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da
seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai "Granai del
popolo", per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle
disposizioni delle competenti Amministrazioni;
d) premi di conferimento:
di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai "Granai del
popolo" fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina
e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna;
di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10
agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10
settembre 1947 per i Comuni di montagna;
di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti
effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di
forza maggiore;
di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le
date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;
2) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei "Granai del
popolo".
Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei
cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione,
si tiene conto:
1) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del
secondo comma, lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, del secondo comma, lettera
a) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre
1945, n. 805, nonche' delle relative spese accessorie;
2) delle spese di magazzinaggio;
3) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.