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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla
esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il
sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n.
1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal
relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire
trenta milioni.
La stessa facolta' e' consentita all'Azienda Nazionale Autonoma
delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di
strade ed autostrade statali.
Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di
annualita' trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non
piu' dell'1 per cento e' stabilito:
a) per il Ministero dei lavori pubblici, lire tre miliardi e
800.000.000
b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire
100.000.000.