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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le tasse annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e
all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a
partire dal 1 gennaio 1949 rispettivamente in lire 250 e in lire 150.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
VANONI - PELLA.
Visto, il Guardasigilli: GRASSI