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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946 n. 622, e' sostituito dai
due comma seguenti:
"E' riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicita' sugli
spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi
margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, nonche' sulle pareti, vetrine ed altre superfici
degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose
di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di
impostazione.
Il divieto di pubblicita' previsto dal comma precedente permane per
i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti
postali ai quali il divieto stesso si riferisce".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI