Legge Ordinaria n. 464 del 08/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1949)
Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  primi  due  commi  dell'art.  1  dell'allegato  n.  1 al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 ottobre 1947, n. 1182,
sono sostituiti dai seguenti:
  "Tranne   quanto   disposto  nel  comma  successivo,  al  personale
dipendente  dal  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono
applicabili  le  indennita'  di missione e di trasferimento stabilite
per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
  Il  trattamento  di  missione  per  gli  agenti  e per i salariati,
temporanei  e  giornalieri,  addetti  alla  manutenzione  delle linee
telegrafiche e telefoniche, e' stabilito nel modo seguente:
    1.  -  Per  le missioni effettuate fuori della circoscrizione del
circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza,
sono  applicabili  le  norme  e  le aliquote vigenti per il personale
delle Amministrazioni dello Stato.
    2. - Per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto
Circolo:

a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore:
agenti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1090
agenti non di ruolo ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1000

b) indennita' di sola pernottazione:
agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 690
agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 625

c) diaria per assenze dalla residenza
da un minimo di otto ore ad un massimo
di dieci ore, compreso il tempo impiegato
per il viaggio:
agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375
Per le assenze eccedenti le dieci ore, gli agenti
ed operai predetti percepiranno la diaria sopra
stabilita e inoltre, limitatamente alla eccedenza,
la indennita' per servizio straordinario, prevista
dalle norme vigenti;

d) indennita' per lavori in sede, di cui al regio
decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli
relativi alla costruzione, trasformazione e
adattamento di mobili e materiali:
agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
agenti non di ruolo ed operai specializzati. . . . . . . . . . L. 250
operai manovali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150

e) indennita' per percorrenze effettuate con
mezzi forniti dalla Amministrazione:
agenti ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1 a chilometro;

f) indennita' per percorrenze a piedi:
agenti ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . lire 6 a chilometro".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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