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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da
corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli
agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:
=====================================================================
Celibi
Ammogliati
=====================================================================
Ufficiali:
Maggiore
L. 9.300
L. 12.400
Capitani
L. 5.800
L. 10.000
Tenenti e sottotenenti
L. 5.300
L. 9.250
Sottufficiali:
Marescialli maggiori
L. 4.600
L. 8.050
Marescialli capi
L. 4.400
L. 7.700
Marescialli ordinari
L. 4.300
L. 7.500
Brigadieri
L. 2.350
L. 3.900
Vicebrigadieri
L. 2.200
L. 3.650
L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il
pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata
nella misura di L. 1200 nette.