Legge Ordinaria n. 467 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1949)
Misura dell'indennita' militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal   1   aprile   1948  l'indennita'  militare  da
corrispondersi  agli  ufficiali  ed  ai sottufficiali del Corpo degli
agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:

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                               |     Celibi      |    Ammogliati
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Ufficiali:                     |                 
|Maggiore                       |    L. 9.300     |     L. 12.400
Capitani                       |    L. 5.800     |     L. 10.000
Tenenti e sottotenenti         |    L. 5.300     |     L. 9.250
Sottufficiali:                 |                 
|Marescialli maggiori           |    L. 4.600     |     L. 8.050
Marescialli capi               |    L. 4.400     |     L. 7.700
Marescialli ordinari           |    L. 4.300     |     L. 7.500
Brigadieri                     |    L. 2.350     |     L. 3.900
Vicebrigadieri                 |    L. 2.200     |     L. 3.650

  L'indennita'  mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il
pagamento  della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata
nella misura di L. 1200 nette.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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