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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di
negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico
approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive
modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, e successive
modificazioni.