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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' estesa dal 1 gennaio 1940 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre
1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per
anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con
operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.
E' altresi' estesa dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1950
l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della
legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti
vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data
di cessazione dello stato di guerra.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
VANONI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI