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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e
dell'Aeronautica conseguono l'avanzamento al grado di capitano al
compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti
disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.
Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico
e di collocamento a riposo dei suddetti maestri direttori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI