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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a
favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione
di guerra di prima categoria con annesso un assegno di
superinvalidita', a condizione che a tale data non svolgano comunque
un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.