Legge Ordinaria n. 472 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1949)
Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  un  assegno,  una  volta  tanto, di L. 20.000 nette a
favore  di  coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione
di   guerra   di   prima   categoria   con   annesso  un  assegno  di
superinvalidita',  a condizione che a tale data non svolgano comunque
un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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