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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i
Consorzi di bonifica integrale, nonche' le societa' costituite da
tali Enti, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio
1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere
delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 21 della legge 5 luglio
1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto
o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o
loro cooperative, per la formazione della piccola proprieta'
contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.
Sono estese a dette vendite e agli atti e formalita' concernenti le
vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di
acquisto le disposizioni di cui all'art. 21, primo comma della legge
5 luglio 1928, n. 1760, nonche' quelle di cui al regio decreto-legge
19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e
successive modificazioni.