Legge Ordinaria n. 473 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1949)
Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i
Consorzi  di  bonifica  integrale,  nonche' le societa' costituite da
tali  Enti,  a  norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio
1948,  n.  114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere
delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 21 della legge 5 luglio
1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto
o  in  parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o
loro   cooperative,   per  la  formazione  della  piccola  proprieta'
contadina,  ai  sensi  ed entro i termini previsti dal citato decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.
  Sono estese a dette vendite e agli atti e formalita' concernenti le
vendite  stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di
acquisto  le disposizioni di cui all'art. 21, primo comma della legge
5  luglio 1928, n. 1760, nonche' quelle di cui al regio decreto-legge
19  marzo  1931,  n.  693,  alla  legge  30  maggio  1932,  n. 635, e
successive modificazioni.
 

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