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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di
miglioramento autorizzati, entro limiti determinati, ed emettere
cartelle ed obbligazioni, e' consentita l'emissione fino a venti
volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione
nonche' delle riserve.
Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli Istituti
possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro
compiuto, un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte
l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche'
delle riserve.
L'autorizzazione relativa e' concessa con decreto del Ministro per
il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
Sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le
cartelle od obbligazioni comunque emesse, anche se non poste
effettivamente in circolazione.
Non sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le
cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per
il loro importo residuo.