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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la corresponsione di speciali compensi al personale
amministrativo, d'ordine e di servizio, centrale e provinciale
dipendente dal Ministero del tesoro o comunque ivi in servizio, al
personale della Corte dei conti, delle Ragionerie centrali, degli
Uffici regionali di riscontro delle regioni, delle Ragionerie, dei
Provveditorati regionali delle opere pubbliche, purche' appartengano
al ruolo della Ragioneria generale (con esclusione di coloro che
godono di altre indennita', assegni, diritti, proventi, compensi
speciali a carattere continuativo o periodico, comunque denominati,
anche se non gravanti sul bilancio dello Stato), da erogare nel
secondo semestre dell'anno 1949 in relazione ad eccezionali
prestazioni di lavoro, e' autorizzata la spesa di lire 278.000.000 da
stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario
1949-50.