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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e
negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano
per l'annata, agraria 1948-49.
La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi
casi dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti
a cui il fitto si riferisce.