Legge Ordinaria n. 476 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1949)
Proroga per l'annata agraria 1948-49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e
negli  articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano
per l'annata, agraria 1948-49.
  La  riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi
casi  dell'annata 1947-48, anche se e' cessato l'ammasso dei prodotti
a cui il fitto si riferisce.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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